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Svizzera: approvata la legge sui giochi in denaro e sui tornei di poker live

29 settembre 2017 - 16:02

Arriva l'ufficialità per la legge sui giochi in denaro in Svizzera: disciplinati anche i tornei di poker live fuori dei casinò. 

Scritto da Cesare Antonini

Ora è ufficiale: l'assemblea federale della Confederazione Svizzera ha approvato oggi, 29 settembre, la legge sui giochi in denaro. Come avevamo annunciato e come abbiamo scritto anche su altre pagine, ad essere disciplinati in generale tutti i giochi in denaro. Tra questi i tornei di poker catalogati all'articolo 3 come "giochi di piccola estensione" e "il cui svolgimento non è né automatizzato né intercantonale né online".

La CFCG può altresì autorizzare il concessionario a svolgere piccoli tornei di
poker. E li disciplina all'articolo 36 che riportiamo di seguito. Ecco maggiori dettagli ma, tuttavia, mancano ancora tutti i dettagli sui limiti di players, buy in e prize pool.
Art. 36 Condizioni supplementari per i piccoli tornei di poker
1 Il rilascio dell’autorizzazione per un piccolo torneo di poker è subordinato alle
seguenti condizioni supplementari:
a. il numero di giocatori è limitato e i giocatori si affrontano tra di loro;
b. la posta di partenza è modesta e proporzionata alla durata del torneo;
c. la somma delle vincite corrisponde alla somma delle poste di partenza;
d. il gioco si svolge in un luogo accessibile al pubblico;
e. le regole del gioco e le informazioni sulla protezione dei giocatori contro il
gioco eccessivo sono messe a disposizione dei giocatori.
2 Ai giocatori può essere chiesto il versamento di una tassa d’iscrizione.
3 Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l’autorizzazione. Definisce
in particolare:
a. la posta di partenza massima;
b. la somma totale massima delle poste di partenza;
c. il numero massimo di tornei per giorno e luogo;
d. il numero minimo di partecipanti;
e. la durata minima dei tornei.
A chi organizza almeno 24 piccoli tornei di poker all’anno si applicano le regole
sulla presentazione dei conti e sulla revisione di cui agli articoli 48 e 49 capoversi 3
e 4. Agli altri organizzatori di piccoli tornei di poker si applica il capoverso 1 let

Art. 129
1 Gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali che non perseguono
scopi economici possono destinare l’utile netto ai propri fini.
2 La destinazione dell’utile netto dei tornei di poker conseguito al di fuori di una
casa da gioco non è vincolata.

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