skin

Tornei di poker all'estero: la doppia imposizione nei paesi membri Ue è vietata

12 giugno 2012 - 13:35

L'avevamo scritto riportando la posizione dei legali del gruppo sloveno di casinò, Hit, e si tratta di una sentenza ormai datata e che si rifa ad un caso di qualche anno fa. E va anche detto che tutti i casi che riguardano le verifiche ispettive del Fisco sulle vincite percepite dai players italiani ai tornei di poker all'estero è tutt'altro che risolta e va analizzata caso per caso per le varie deviazioni che poi i controlli possono subire. Tuttavia il fatto che un quotidiano specializzato in materia fiscale come Italia Oggi, affronti la vicenda ribadendo tale verità giuridica e fiscale non può che far piacere agli addetti ai lavori di un settore che merita maggiore attenzione e una necessaria regolazione di alcune casistiche. La posizione dei legali del gruppo Hit

Scritto da Ca

Ecco cosa si legge, quindi, sulle famose pagine giallastre.

Per gli interpreti del poker Texas Hold'em arrivano le prime buone notizie. Dopo la cascata di accertamenti spiccati dall'Agenzia delle entrate per ricondurre a tassazione le vincite ottenute all'estero dai player italiani, i primi riscontri dalle commissioni tributarie depongono a favore dei contribuenti. È infatti contrario alla legislazione comunitaria tassare una tipologia di reddito conseguito in uno Stato della comunità europea che, qualora fosse stato percepito all'interno del proprio Stato di appartenenza, non avrebbe formato oggetto d'imposizione. La sentenza n.101/02/2011 della Ctp Gorizia trae spunto da una sentenza della Corte di giustizia Ue decidendo su una serie di avvisi di accertamento emessi verso un cittadino italiano che aveva conseguito cospicue vincite, nell'ambito di un torneo disputatosi nel casinò Hit, a Nova Gorica (Repubblica slovena). La verifica rientra nell'ambito dell'operazione «all in», condotta dalla Gdf, in collaborazione con le Entrate, finalizzata al recupero a tassazione delle vincite realizzate dai poker player italiani nelle manifestazioni internazionali, ospitate nei casinò di tutto il mondo. Gli agenti del fisco intendevano ricondurre a tassazione tali somme applicando l'art. 67, comma 1, lett. d) Tuir, che include «le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse (_)» all'interno della categoria dei «redditi diversi», laddove le stesse non siano specificamente soggette ad altro regime d'imposta. Elemento cardine della questione, il fatto che le vincite ottenute nei casinò italiani vengono già tassate alla fonte, con l'applicazione dell'Imposta sugli spettacoli (Isi), addebitata direttamente alla sala da gioco. Ne discende che tali proventi, se conseguiti in patria, non formano oggetto d'imposizione diretta in capo al contribuente. Diverso secondo il fisco il caso delle vincite realizzate all'estero dai player italiani. Secondo i giudici della Ctp di Gorizia, tali somme non possono comunque essere ricondotte a tassazione, poiché tale condotta, derivata dalla discutibile interpretazione del citato art. 67 Tuir offerta dal fisco, sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria. «L'applicazione data dall'Ufficio a tale norma», osserva la Ctp, «concretizza una violazione dei vari principi enunciati dalla ricorrente (_) e in particolare quello dell'eguaglianza e non discriminazione dei cittadini comunitari». La pronuncia richiama espressamente una sentenza della Corte di giustizia, che tratta di un caso similare verificatosi in Finlandia, nella quale si afferma che «l'articolo 49 del trattato CE si oppone alla normativa di uno Stato membro secondo cui le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati in altri Stati membri sono considerate come un reddito del vincitore assoggettabile ad imposta sul reddito, mentre le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati nello Stato membro di cui trattasi non sono imponibili». 

Articoli correlati