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Tar Lombardia: “No a poker sportivo a Pavia, manca regolamento per definirne l’abilità”

08 luglio 2014 - 16:29

La quarta sezione del Tar della Lombardia ha respinto con sentenza il ricorso presentato da Tiger Bingo Srl e Associazione Sportiva Dilettantistica Pokerland, contro la nota con cui la Questura di Pavia negava loto il nulla osta per organizzare tornei di poker Texas Hold'em sportivo non a distanza nella struttura denominata ‘Millionaire’.

Scritto da Amr
Tar Lombardia: “No a poker sportivo a Pavia, manca regolamento per definirne l’abilità”

 

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Secondo i giudici “Non è dubitabile, in primo luogo, che l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità, tra cui rientra il poker sportivo oggetto dell’atto impugnato, siano riservati allo Stato”. Inoltre il comma 1 lett. b) dell'art. 38 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 - dispone che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006 "i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata; i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità".

“Secondo la prospettazione delle ricorrenti proprio la norma appena citata consentirebbe di ritenere che il gioco del poker, nella variante denominata ‘texas hold'em’ o ‘poker sportivo’, perda la connotazione illecita che gli è propria, divenendo un gioco di abilità, ogni qual volta venga praticato con le modalità indicate nel menzionato art. 38, anche se realizzato dal vivo.

Al contrario, la giurisprudenza evidenzia come proprio la collocazione sistematica e la natura eminentemente finanziaria della norma non consentano di accedere a tale interpretazione ed anzi palesano che le misure di cui all’art. 38 riguardano la disciplina pubblicistica dei giochi on-line, rimanendo esclusi i tornei di carte realizzati tra persone fisiche ‘dal vivo’”.

 

IL POKER SPORTIVO - I giudici evidenziano inoltre che “nondimeno, le condizioni in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di ‘abilità’ non risultano ancora definite dall’apposito regolamento di disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo”.

Ne discende che la “mera circostanza che il gioco in questione sia organizzato secondo le modalità indicate nel menzionato art. 38, non vale a privarlo della connotazione illecita che gli è propria, in quanto manca ancora la cornice regolamentare destinata a determinarne: a) le modalità di svolgimento, b) l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo, c) le modalità che escludono i fini di lucro, d) le modalità che escludono l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, e) l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località”.

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