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Tar Lombardia: 'Il poker è abilità ma se manca il regolamento è illegale'

30 luglio 2014 - 08:27

Ancora caos attorno al poker live che aspetta una sua regolamentazione dal lontano luglio 2009 quando l'allora Ministro degli Interni, Roberto Maroni, decise di dare uno stop al gioco sul territorio vietandolo ma imponendo poche righe di una norma che avrebbe dovuto creare un'offerta legale di tornei dal vivo mai avviata. 

Scritto da Cesare Antonini
 Tar Lombardia: 'Il poker è abilità ma se manca il regolamento è illegale'

Stavolta ad esprimersi, lo scorso 8 luglio, è il Tar Lombardia. La sezione quattro del tribunale regionale lombardo stavolta, però, cambia orientamento rispetto ad altri Tar sancendo un principio che potrebbe creare problemi nella zona in questione.


NON C'E' IL REGOLAMENTO E IL POKER E' ILLECITO - Ed infatti, come riporta l'avvocato Stefano Sbordoni esperto legale di gaming, la sentenza del Tar Lombardia sez. IV, n. 1766/14 non ha accolto le censure mosse dalle ricorrenti avverso il diniego (recante data 15 marzo 2013 e notificato in data 27 marzo 2013) della Questura di Pavia, divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, del nulla osta all’organizzazione di tornei di poker Texas Hold’em sportivo non a distanza. Riguardo la vacatio regolamentare, osserva il Tar Lombardia che “le condizioni in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di “abilità” non risultano ancora definite dall’apposito regolamento di disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo, previsto dal citato comma 27 dell’art. 24 della legge 2009, n. 88”, e quindi “Ne discende che la mera circostanza che il gioco in questione sia organizzato secondo le modalità indicate nel menzionato art. 38, non vale a privarlo della connotazione illecita che gli è propria.

MANCANO LE REGOLE DEL GIOCO - Il Tar prosegue dicendo che il poker è illecito in quanto manca ancora la cornice regolamentare destinata a determinarne: a) le modalità di svolgimento, b) l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo, c) le modalità che escludono i fini di lucro, d) le modalità che escludono l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, e) l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I ter, 11 agosto 2010, n. 30593; TAR Veneto Venezia, Sez. III, 16 novembre 2010 n. 6051; TAR Piemonte, Sez. II, 12 giugno 2009, n. 1693, nonché sullo specifico argomento parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 22 ottobre 2008, n. 3237).”

MA QUALCHE INDICAZIONE C'ERA NEL 2011 - Secondo lo studio Sbordoni il Tar Lombardia però cade in errore laddove non considera che dopo il 2009 il Legislatore con l’art. 24, comma 34, del D.L. n. 98/11 convertito nella Legge n. 111/11 e successive modifiche ed integrazioni, è intervenuto nuovamente sulla questione stabilendo che: “Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresi’ determinati l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L’aliquota d’imposta unica dovuta dal concessionario per l’esercizio del gioco e’ stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicate, tramite gara (…), concessioni novennali per l’esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o piu’ procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu’ giochi di cui al comma 11 dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonche’ ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente piu’ elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell’avvenuto rilascio della licenza prevista dall’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

Quindi rispetto al 2009, con la legge n. 111/11 il Legislatore aveva dato ulteriori elementi individuando le modalità della gara e prevedendo altresì l’aliquota dell’imposta unica. Se il Giudice amministrativo avesse avuto contezza anche di questa norma, sicuramente non sarebbe stato così categorico nel rigettare un ricorso avverso un provvedimento di diniego che, in assenza di regole che il Legislatore si era impegnato a scrivere, limita la libertà imprenditoriale costituzionalmente garantita.

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