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Poker online, siglato l'accordo sulla liquidità condivisa

06 luglio 2017 - 09:55

Siglato a Roma l'accordo sulla liquidità condivisa per quanto riguarda il poker online.

Scritto da Redazione

Come previsto, le autorità di regolamentazione del gioco online italiana, francese, portoghese e spagnola hanno siglato oggi 6 luglio a Roma l'accordo relativo alla liquidità condivisa per quanto riguarda il poker online.

"Questo accordo - si legge in una nota congiunta - mira a migliorare la cooperazione e gli scambi di informazioni tra le autorità per consentire la condivisione della liquidità tra operatori di poker online con licenza, combattere il mercato illegale e le frodi, garantire la protezione dei giocatori e il rispetto delle prescrizioni antiriciclaggio.
La concreta attuazione della condivisione dipenderà dai requisiti normativi di ciascuna giurisdizione.
Le autorità si impegnano a fare del proprio meglio per consentire un'efficace attuazione entro la fine dell'anno". 

GLI SCENARI - All'accordo, firmato in dettaglio dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dall'Arjel francese, dalla Direcciòon General de Ordenacion del Juego spagnola dal Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Instituto do Turismo portoghese, seguiranno poi ulteriori passi necessari in ciascuna delle giurisdizioni coinvolte per consentire effettivamente la presentazione di tavoli di poker online condivisi tra i Paesi in questione.
L'auspicio è che si possa partire tra la fine del 2017 e il 2018. I più pessimisti, ma forse anche i più realisti, credono che primavera 2018 sia la data in cui ragionevolmente potremmo vedere i primi tavoli di poker online con players italiani, francesi, spagnoli e portoghesi giocare l'uno contro l'altro. 
 
L'ACCORDO - Nel testo dell'accordo si legge che "lo scambio di informazioni e la cooperazione hanno lo scopo di consentire alle autorità di svolgere i loro compiti, specialmente in materia di prevenzione di attività fraudolente, criminalità, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, e protezione dei giocatori. Ai fini della presente Convenzione in materia di prevenzione delle attività fraudolente e/o criminali: le autorità intensificano la loro cooperazione in relazione alle misure di rilevamento delle frodi, in particolare le misure contro la collusione tra i giocatori, messe in atto da operatori autorizzati sui tavoli internazionali. Le autorità garantiranno l'efficacia di queste misure attraverso controlli efficaci e lo scambio sui risultati di tali controlli. Quando le autorità hanno una conoscenza dei fatti attribuibili a un giocatore che partecipa a una partita su un tavolo internazionale e questo può caratterizzare un'attività fraudolenta o criminale, prendono, rispettivamente secondo leggi e regolamenti corrispondenti, tutte le misure necessarie per la realizzazione di indagini e l'avvio di un procedimento giudiziario, specialmente le informazioni delle autorità giudiziarie competenti.
Le autorità scambiano il livello e l'efficacia dei controlli eseguiti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo".
Inoltre, "le informazioni scambiate tra le autorità contengono in particolare dati utili relativi allo svolgimento delle parti sui tavoli internazionali e ai giocatori che vi partecipano. L'articolo 8 della presente Convenzione elenca i dati utili suscettibili di essere scambiati tra le Autorità.
L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente le informazioni in suo possesso conformemente alle leggi e ai regolamenti e attua, se necessario, tutti i mezzi e i poteri che gli permettono di comunicare le informazioni richieste senza costi aggiuntivi per i giocatori o gli operatori autorizzati.
Le informazioni sono comunicate conformemente alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le attività delle autorità. La cooperazione può essere rifiutata se: la richiesta dell'autorità richiedente ha natura di minare la sovranità o l'ordine pubblico dello Stato dell'autorità richiesta; la comunicazione delle informazioni richieste abbia natura di influenzare lo svolgimento di una procedura avviata dall'Autorità richiesta contro un operatore di poker online autorizzato. L'autorità richiesta non ha o non è in grado di ottenere le informazioni richieste dall'Autorità richiedente (informazioni coperte da un segreto...). L'Autorità richiesta, in applicazione di leggi e regolamenti, ha il divieto di comunicarlo".
 

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