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Il poker live trionfa all'Ue: l'analisi dei due autori del ricorso, Cristaldi e Rosa

22 ottobre 2014 - 14:52

La direttiva “ALL IN” dell’AF italiana non è compatibile con il diritto dell’Unione europea. Ad affermarlo è la Corte di giustizia Europea con la sentenza EU:C:2014: 2311 di oggi, 22 ottobre 2014, emessa nell’ambito delle cause pregiudiziali riunite C-344/13 e C-367/13.

Scritto da Cesare Antonini
Il poker live trionfa all'Ue: l'analisi dei due autori del ricorso, Cristaldi e Rosa

"Con questa sentenza la Cge ha deciso che gli artt. 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato". E' l'analisi di Sebastiano Cristaldi e Massimiliano Rosa, l'esperto fiscalista e il legale che hanno seguito i ricorsi di Cristiano Blanco e Pierpaolo Fabretti arrivati fino all'ultimo grado di giudizio, la Corte di Lussemburgo.
Ecco la loro analisi e l'ipotesi anche di un rimborso delle somme spontaneamente versate all'erario oltre a eventuali risarcimenti: "La pronuncia della Corte scaturisce dalle ordinanze n. 23/57/13 e n. 22/57/13 della C.T.P. di Roma, con le quali il giudice di rinvio, riconoscendo fondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dai ricorrenti, che sostenevano l’incompatibilità della tassazione in Italia delle vincite al gioco in altri Stati membri, ex art. 67/1, lett. d) TUIR, con il principio di libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE), ha chiesto d’ufficio alla Corte se la discriminazione attuata dal fisco italiano fosse giustificabile per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica (art. 52 TFUE).
La Corte, sulla base dei suoi precedenti richiamati nella sentenza, ha sostenuto che la misura richiesta dal giudice di rinvio non appare idonea né proporzionata a perseguire gli obiettivi di lotta al riciclaggio, né quelli di scoraggiare il gioco d’azzardo, perchè non si capisce in che modo la tassazione del gioco effettuato in altri Stati membri sia idonea ad evitare il riciclaggio di denaro o la ludopatia, quando lo stesso disincentivo di natura fiscale non sia applicato alle vincite conseguite in Italia.
La Corte evidenzia, inoltre, come rilevato dai ricorrenti dei procedimenti principali, che la tassazione discriminatoria riduce l’attrattività di uno spostamento in un altro Stato membro allo scopo di giocare a giochi d’azzardo, ai danni tanto dei prestatori quanto degli utilizzatori dei servizi.
Per quanto riguarda gli obiettivi invocati dal governo italiano, relativi alla prevenzione del riciclaggio di capitali e alla necessità di limitare le fughe all’estero o le introduzioni in Italia di capitali di origine incerta, la Corte rileva che le autorità di uno Stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali.
La Corte inoltra ricorda che le restrizioni imposte dagli Stati membri devono soddisfare i requisiti di proporzionalità e devono essere applicate in maniera coerente e sistematica.
Stante l’efficacia vincolante della decisione, per i contribuenti interessati si apre la possibilità di chiedere il rimborso delle somme spontaneamente versate all’erario, nonché di valutare eventuali azioni risarcitorie in sede civile".

 

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