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La Banca d'Italia frena su Bitcoin e poker e gioco online: rischio riciclaggio e terrorismo

09 febbraio 2015 - 11:42

Occhi puntati sulle cosiddette ‘valute virtuali’, da parte della Banca d’Italia. L’Unità di informazione finanziaria per l'Italia punta l’accento anche sui bitcoin e su poker e gioco online.

Scritto da Sm
La Banca d'Italia frena su Bitcoin e poker e gioco online: rischio riciclaggio e terrorismo

Le valute virtuali non sono emesse da banche centrali o da autorità pubbliche, non costituiscono moneta legale né sono assimilabili alla moneta elettronica. Esistono differenti tipologie di valute virtuali. A oggi, nel mondo, ne risultano oltre 500; la più diffusa è ‘Bitcoin’. "Le valute virtuali sono utilizzate soprattutto nel commercio elettronico e per l’attività di gioco, specie online. L’utilizzo delle valute virtuali può esporre a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come messo in evidenza da Autorità internazionali ed europee, quali il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (Financial Action Task Force, Fatf), l’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, Eba) e la Banca Centrale Europea (European Central Bank, Ecb)".

Le operazioni effettuate con valute virtuali avvengono prevalentemente on line, fra soggetti che possono operare in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio. "Tali soggetti non sono facilmente individuabili ed è agevolato l’anonimato sia di coloro che operano in rete, sia dei reali beneficiari delle transazioni. I prestatori di attività funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valute virtuali e alla loro conversione da/in valute aventi corso legale non sono, in quanto tali, destinatari della normativa antiriciclaggio e quindi non sono tenuti all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette". Tale circostanza, secondo la Banca d'Italia, può rendere appetibile lo strumento virtuale per coloro che intendono porre in essere condotte criminali e non agevola le attività di prevenzione e contrasto. "Nel corso del 2014 sono pervenute all’Unità da parte di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio alcune segnalazioni di operazioni sospette relative ad acquisti o vendite di valute virtuali ritenuti opachi in ragione del profilo soggettivo del cliente, della natura delle controparti spesso estere, ovvero delle modalità di realizzazione delle operazioni tramite, ad esempio, l’utilizzo di contante o di carte di pagamento. Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema economico-finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i destinatari del d.lgs. 231/2007 devono aver cura di individuare le operatività connesse con valute virtuali, rilevandone gli eventuali elementi di sospetto".

In particolare, gli intermediari finanziari, specie quando prestano servizi di pagamento, devono valutare con specifica attenzione le operazioni di prelevamento e/o versamento di contante e le movimentazioni di carte di pagamento, connesse con operazioni di acquisto e/o vendita di valute virtuali, realizzate in un arco temporale circoscritto, per importi complessivi rilevanti. Gli operatori di gioco di cui all’articolo 14, lettere d), e) ed e-bis) del decreto antiriciclaggio devono prestare particolare attenzione alle operatività poste in essere anche attraverso valute virtuali. Tali operatività devono essere esaminate in relazione al profilo soggettivo del cliente, al coinvolgimento di Paesi o territori a rischio e alle eventuali ulteriori informazioni disponibili. Le operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto dovranno essere segnalate all’Unità di Informazione Finanziaria con la massima tempestività, specificando il fenomeno stesso nell’apposita sezione della segnalazione, in conformità con quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette. "Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, sensibilizzare il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette, diffondendo opportune indicazioni operative”, sottolinea il Uif.

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