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Cassazione conferma tribunale Forlì: 'Poker live fuori dei principi Cds è azzardo'

28 dicembre 2018 - 13:32

Respinto in Cassazione il ricorso di un poker player sorpreso a giocare a poker cash game in un circolo live di Cesena. 

Scritto da Cesare Antonini

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un giocatore di poker che era stato condannato a pagare un ammenda di 3mila euro dal Tribunale di Forlì per essere stato sorpreso a giocare a poker cash game in un circolo live di Cesena contravvenendo l'art. 720 cod. pen. sul gioco di azzardo. I giudici contestano le motivazioni del ricorrente che cercava di salvare la sua posizione sostenendo che stesse giocando un torneo di poker secondo i canoni che la stessa Cassazione su parere del Consiglio di Stato del 2008 aveva fissato (moderato importo di buy in, no re entry e no premi in denaro). In realtà ci si trovava di fronte, secondo i giudici di Forlì e anche secondo la Cassazione sulla base del sequestro delle forze dell'ordine, ad un gioco d'azzardo visti gli elementi reperiti dagli agenti (chips di valore superiore a quello classico, blocchetti con cifre segnate e oltre 20mila euro rinvenuti nel luogo della partita) che "esclude che l'imputato si trovasse intento insieme agli altri a praticare un ordinario gioco di carte, privo di finalità di lucro, come tenta di sostenere la difesa".

In ogni caso si tratta di un brutto precedente per i circoli live della zona visto che la Cassazione richiama i canoni rigidi e stretti del Consiglio di Stato del 2008 che sembra spazzare via non solo il cash game ma anche i tanti eventi live con garantiti addirittura da 100mila euro che vengono promossi sul web.

Ma tornando al caso del giocatore cesenate, la tesi della difesa viene smontata dai giudici supremi della Cassazione partendo da questo punto della sentenza: "Il ricorrente non contesta che il gioco che stava praticando fosse un poker, ma esclude che lo stesso rientrasse nell'ambito dei giochi di azzardo contemplati 2 dall'art. 721 cod. pen. sostenendo che i vari elementi istruttori acquisiti non fossero tra loro collegabili. E' invece dalla valutazione congiunta dei suddetti elementi che il Tribunale desume l'elemento oggettivo del reato, avendo ritenuto che il possesso di fiches non convenzionali, ovverosia di importo superiore rispetto a quelle utilizzate nei tornei regolari, tali da consentire puntate libere, trovate insieme alle carte da gioco sul tavolo, la possibilità di riscriversi dopo l'eventuale eliminazione unitamente alla mancanza di regolamento del gioco, di quote di iscrizione, e di un monte premi finale, nulla essendo stato addotto dalla difesa al riguardo, configurassero il gioco di azzardo, contraddistinto, così come previsto dall'art. 721 cod. pen., dall'aleatorietà della perdita o della vincita e dalla finalità di lucro, ovverosia dall'arricchimento senza causa, in quanto sganciato da una qualsivoglia abilità, all'infuori della conoscenza delle regole del gioco, perseguita dai singoli partecipanti".
E in quest'altra parte del documento si analizza la natura d'azzardo del poker giocato senza rispettare i canoni della Cassazione e del Consiglio di Stato: "E' pur vero che la natura del gioco di azzardo deve essere valutata con riferimento alle modalità del suo esperimento in concreto che la giurisprudenza di questa Corte - anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 3237 del 22 ottobre 2008 secondo il quale il gioco del poker può perdere le intrinseche caratteristiche di illiceità in presenza di alcune specifiche modalità di svolgimento, che individua nel gioco a "torneo", con previsione di un importo di iscrizione particolarmente contenuto, nel divieto di possibilità per il giocatore di rientrare in gioco una volta esaurita la propria posta, nella previsione di premi non in denaro e nella impossibilità di organizzare più di un torneo nella stessa giornata e nella stessa località — ha escluso quando il fine di lucro venga di fatto annullato in presenza di una posta del tutto irrilevante o talmente tenue da far ritenere insussistente il fine di un guadagno economicamente apprezzabile (Sez. 3, n. 32835 del 20/06/2013 - dep. 29/07/2013, Pmt in proc. Sirignano e altro, Rv. 255875) che ha affermato che l'organizzazione di tornei di poker nella variante del "Texas Hold'Em", con posta in gioco costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione, l'assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per ciascun giocatore, senza possibilità di rientrare in gioco acquistando altri gettoni, con preventiva individuazione del premio finale non costituisce esercizio di gioco d'azzardo quando, considerate le concrete modalità di svolgimento del gioco, risulti preponderante l'abilità del giocatore sull'alea ed irrilevante il fine di lucro rispetto a quello prettamente ludico".
Ed è così che cade la tesi difensiva: "Nessuna di tali caratteristiche è stata tuttavia ritenuta sussistente nella fattispecie in esame, né le contestazioni svolte dalla difesa che si limitano soltanto a confutare le argomentazioni del giudice di merito, arrivano ad individuare elementi che consentano di escludere né l'aleatorietà né il fine di lucro, restando perciò confinate sul piano della genericità. Il ragionamento seguito dal Tribunale emiliano non presta il fianco ad alcuna censura logica, neanche per quanto concerne il mancato rinvenimento della posta in gioco, essendo del tutto indifferente che il corpo del reato venga rinvenuto, come nel caso di specie, in possesso di un altro giocatore che evidentemente fungeva anche da cassiere, seduto anch'egli allo stesso tavolo, posto che la somma da costui detenuta era comunque destinata al termine della partita a chi fosse risultato vincitore. Ed è proprio l'ammontare della cassa, costituita da C 2000 in contanti ed C 21.000 in assegni, che esclude che l'imputato si trovasse intento insieme agli altri a praticare un ordinario gioco di carte, privo di finalità di lucro, come tenta di sostenere la difesa: l'entità della posta in gioco, ancorché astrattamente rilevante ai fini dell'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 721 cod. pen., rivela indiscutibilmente la finalità di guadagno che tramite esso veniva perseguita dai singoli partecipanti, quale elemento costitutivo della contravvenzione in contestazione (Sez. 3, n. 4271 del 26/02/1991 - dep. 15/04/1991, P.M. in proc. c. Pulzone, Rv. 186794)".
Stranamente i giudici della Cassazione non hanno richiamato le norme che avevano cercato di regolare il settore del poker live. Evidentemente bastavano queste motivazioni viste le evidenti violazioni del ricorrente.
Così i giudici sentenziano: "La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle Ammende".

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