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Adv gioco, Commissione Ue dice sì al progetto di decreto della Spagna

04 giugno 2020 - 13:38

La Commissione Ue approva il progetto di decreto per la regolamentazione della pubblicità del gioco in Spagna, in vigore dal 1° luglio 2020.

Scritto da Redazione

"Da un lato, tutelare gli interessi pubblici (salute pubblica e ordine pubblico) riferibili alle attività di gioco, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei minori e di altri gruppi vulnerabili, la prevenzione della ludopatia e di altri rischi relativi al gioco, nonché la tutela di consumatori e utenti, partecipanti e cittadini in generale.

Dall'altro, garantire una maggiore certezza del diritto agli operatori di gioco, stabilendo norme trasparenti e di uniforme applicazione nel settore, senza discriminazione ingiustificata degli agenti interessati".

 

Sono questi i principali obiettivi del progetto di regio decreto concernente le comunicazioni commerciali delle attività di gioco in Spagna di cui ieri, 3 giugno, è scaduto il consueto periodo di stand still trimestrale alla Commissione europea.

 

Il progetto, inoltre, ha lo scopo di "rafforzare e adeguare il monitoraggio, il controllo e il regime di sanzioni nelle materie oggetto della regolamentazione, integrando i meccanismi amministrativi con la promozione dell'autoregolamentazione e della coregolamentazione".

Il progetto di regio decreto è stato notificato per la prima volta alla Commissione nel 2015 con il numero 2015/0186/E, poi nuovamente notificato con il numero 2017/0578/E, per poi arrivare alla terza e attuale versione.

Il titolo preliminare, "Disposizioni generali", stabilisce l'oggetto del regio decreto, che consiste nell'attuazione di determinate disposizioni della legge 13/2011, del 27 maggio, relative alle comunicazioni commerciali e alle politiche di gioco responsabile e di tutela dei consumatori. Inoltre, ne precisa l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, includendo quest'ultimo tutte le attività di gioco sviluppate a livello statale. Da ultimo, si includono diverse definizioni e si prevede un quadro di collaborazione e coordinamento istituzionale tra l'autorità preposta alla regolamentazione del gioco e altri organi e organismi pubblici pertinenti.
Il titolo I, denominato "Le comunicazioni commerciali delle attività di gioco", parte dalla disposizione di attuazione regolamentare dell'attività pubblicitaria di cui all'articolo 7 della legge 13/2011, del 27 maggio, e comprende i vari aspetti relativi alla pubblicità, al patrocinio, alla promozione o a qualunque altra forma di comunicazione commerciale delle attività di gioco. Pertanto, il capitolo I contiene il regime giuridico delle comunicazioni commerciali e i principi generali ai quali attenersi in esse, inclusi diversi principi etici di adempimento obbligatorio. Nel capitolo II sono incluse disposizioni specifiche, che riguardano alcune forme di comunicazione commerciale, come il patrocinio o i premi e altre iniziative promozionali o il divieto di personaggi famosi o noti al pubblico nelle comunicazioni commerciali, nelle applicazioni di gioco gratuito o nei sistemi di esclusione pubblicitaria; il capitolo III comprende disposizioni specifiche in base ai diversi canali pubblicitari offerti. D'altro canto, il capitolo IV comprende disposizioni per la promozione del meccanismo di coregolamentazione.
Il titolo II, denominato "Politiche attive di informazione e protezione degli utenti", è dedicato all'attuazione regolamentare delle disposizioni enunciate all'articolo 8 della legge 13/2011, del 27 maggio. In tal senso, a titolo integrativo rispetto alle misure già esistenti, sono stati inclusi alcuni meccanismi d'azione concreti in tale ambito. Pertanto, oltre a una disposizione generale sulla responsabilità sociale delle imprese, sono stati introdotti obblighi e misure d'azione che devono essere attuati dagli operatori di gioco al fine di prevenire, identificare ed eventualmente attenuare fenomeni patologici - come la dipendenza dal gioco o ludopatia - o altri rischi o problemi associati al gioco; inoltre, sono state rafforzate le facoltà normative e di controllo dell'organismo statale competente in tale materia e sono state previste formule di collaborazione degli operatori con l'amministrazione.
 
Dal canto suo, il titolo III fa riferimento al regime di supervisione, ispezione e controllo. In esso, da un lato, si attuano le disposizioni della legge 13/2011, del 27 maggio, su tali aspetti quali i requisiti di cessazione o di informazione e i rapporti con le altre autorità di supervisione del settore. Del pari, si fissa il ruolo degli organi incaricati della supervisione regolamentare nel regime di sanzioni derivato dalla normativa concernente il gioco e gli audiovisivi. Si articolano altresì meccanismi di collegamento tra il regime di sanzioni e i sistemi di coregolamentazione riconosciuti, al fine di rafforzare l'utilità e l'efficacia di questi ultimi; inoltre, si definisce in particolare il dovere di diligenza degli operatori di gioco in relazione all'attività delle imprese da essi utilizzate quali associati.
Dal canto suo, la prima disposizione aggiuntiva fa riferimento al regime speciale di partecipazione di determinati minori, tenendo presenti il consolidato radicamento e la tradizione di quest'ultima nei sorteggi della lotteria nazionale. La seconda riproduce lo specifico regime, legalmente riconosciuto dal consiglio del protettorato (direzione e controllo della pubblica amministrazione su fondazioni e istituti benefici), nella supervisione dell'organizzazione spagnola dei non vedenti, nonché determinate specificità relative alla pubblicità di tale organizzazione sulle sue varie attività di gioco. La terza e la quarta disposizione aggiuntiva comprendono analoghe disposizioni sulla pubblicità di attività di pubblico interesse o benefiche, differenti da quella di gioco, esercitabili dall'operatore pubblico Selae o da organizzazioni senza scopo di lucro oppure da fondazioni costituite da operatori di gioco o legate ad essi. La quinta disposizione aggiuntiva determina il regime specifico per la comunicazione di meccanismi e protocolli per il rilevamento di comportamenti a rischio e il protocollo in caso di rilevamento per il 2020. Infine, l'ultima disposizione aggiuntiva stabilisce che gli operatori hanno un tempo ragionevole per conformarsi alle disposizioni sulla pubblicità dei marchi previsti dalla presente norma che non sono di loro proprietà né del gruppo cui appartengono.
Nelle disposizioni transitorie, si sancisce parimenti la necessità di adeguare i sistemi di coregolamentazione esistenti alla vigenza del regio decreto; inoltre, si prevede l'adeguamento dei contratti di patrocinio e delle campagne pubblicitarie associate a persone o personaggi famosi o noti al pubblico.
Infine, nella prima disposizione finale si modificano talune disposizioni del regio decreto 1614/2011, del 14 novembre, tutte relative all'oggetto della presente norma, il cui chiarimento è stato ritenuto necessario. La seconda disposizione finale autorizza il ministro del Consumo ad attuare le disposizioni del presente regio decreto. Per concludere, la terza disposizione finale stabilisce l'entrata in vigore della presente norma, che è fissata per il 1° luglio 2020.

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