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Operazione Imitation Game: la Cassazione annulla la custodia cautelare per Luigi Tancredi

25 agosto 2016 - 14:20

La Cassazione annulla la custodia cautelare per Luigi Tancredi il 're delle slot' al centro dell'Operazione Imitation Game.

Scritto da Redazione Poker

La Corte di Cassazione ha annullato, per omessa motivazione, l'ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nel marzo 2016 contro Luigi Tancredi contro per associazione a delinquere a base familiare finalizzata all'esercizio abusivo del gioco on line (in particolar modo del gioco del poker) avvalendosi a tal fine di ditte individuali, società di capitali e esercizi commerciali con titolari disposti ad installare piattaforme illecite (DGBPOKER,PKGSMBILG373, PKWILDPOKER, tutte raggiungibili da piattaforme illecite).


IL RICORSO - I legali di Tancredi affermano che "il Tribunale nel ritenere il pericolo di reiterazione non ha valutato il parametro della concretezza ed attualità in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare, facendo esclusivoriferimento alla prossimità temporale delle indagini ed alla asserita gestione da parte della piattaforma DGBPOKER, non più attiva fin dal 26 settembre 2014". Inoltre, secondo la difesa il Tribunale di Salerno avrebbe violato la "legge in ordine alla valutazione di adeguatezza delle altre misure cautelari ed in particolare della idoneità della misura degli arresti domiciliari a garantire i presupposti pericula libertatis", offrendo in merito "una motivazione generica edastratta violando il disposto normativo di cui agli artt. 275 comma 3 e 3 bis cpp, omettendo di verificare la concreta possibilità di sottoporre il Tancredi alla misura degli arresti domiciliari in luogo avulso da dispositivi informatici".Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si legge ancora nel ricorso "il mutamentonormativo operato dalla legge n. 47 del 2015 all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.impone al giudice della cautela di motivare in ordine alle ragioni per le quali risultino inadeguate le altre misure cautelari personali coercitive e interdittive".

LA SENTENZA - Nell'accogliere il ricorso, i giudici della Cassazione sottolineano che "con il recente intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special preventiva, il pericolo non debba essere più soltanto 'concreto' ma anche 'attuale' al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi 'dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede'. Perciò, i tribunali sono chiamati a valutare la pericolosità sociale dell'ìndagato congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità, ma devono anche provare "l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa". Questa valutazione va effettuata anche tenendo conto, fra l'altro, del tempo trascorso fra i fatti addebitati e la applicazione della misura, del rapporto fra la tipologia alla quale appartiene il reato contestato e il contesto in cui possono svilupparsi le possibilità di azione dell'imputato, dello stadio in cui si trovano le indagini preliminari e articolata in relazione alla gradazione delle misure cautelari applicabili.
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva rimarcando 'l'arresto già subito dall'indagato per il medesimo delitto' e la 'prosecuzione dei rapporti col Contaldo'- che vengono definiti come 'registrati fino al 2014'; ha, inoltre, sottolineato la 'risalenza dell'indagine a poco più di un anno fa', la 'gestione di una piattaforma illecita strutturata, risalente concessa in uso anche al Contaldo, foriera di rilevanti illeciti guadagni' - che viene, peraltro, indicata come non più attiva dal 26 settembre 2014- e considerato che 'è possibile chiudere una piattaforma ed aprirne immediatamente un'altra modificando solo una lettera o un numero del suo nome'. Trattasi, in effetti, di motivazione generica ed apparente con riferimento alla necessaria specificazione sia del requisito della concretezza che del requisito della attualità delle esigenze cautelari", conclude la sentenza.

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