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Consiglio di Stato: senza concessione niente tornei di poker live

18 maggio 2018 - 15:56

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso vinto al Tar Puglia da un circolo di poker live: Senza concessioni non si gioca. 

Scritto da Cesare Antonini


Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Ministero dell'Interno respingendo il ricorso di primo grado di un circolo di poker che chiedeva al Questore di Taranto il nulla osta per l'organizzazione dei tornei di poker dal vivo. Il Tar Puglia aveva dato ragione in prima istanza alla società "Panna e Cioccolato Soc. Coop".

Tuttavia con l’appello il Ministero dell’Interno ha difeso la legittimità del diniego del Questore sulla base dei seguenti motivi: "La serie di condizioni - in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri d'azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di "abilità" - dettate dal parere del Consiglio di Stato (reso in risposta a un quesito formulato dal Ministero dell’interno), non sono state trasfuse in un testo normativo e, quindi, il suddetto parere difetterebbe di precettività nei confronti dell’amministrazione".

E inoltre la riserva di legge sui giochi spetta sempre allo Stato: ""...l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato"; da tale previsione discenderebbe, quindi, che, in mancanza di concessione statale, i privati non potrebbero organizzare ed esercitare il poker sportivo con modalità che prevedano il pagamento di una posta d'ingresso e la corresponsione ai vincitori di una ricompensa, anche di natura non pecuniaria, trattandosi di attività soggetta per legge, a tali condizioni e per ragionevoli esigenze di tutela dell'ordine pubblico, a riserva statale".
C'è da fare subito una sottolineatura a questa posizione del Cds: in effetti molti tribunali di vari livelli hanno, finora, consentito l'organizzazione di tornei di poker dal vivo nei locali privati proprio perché lo Stato latita da 9 anni ormai alla produzione del regolamento attuativo della legge 88/2009.
Ma ora il Consiglio di Stato ha ribaltato la lettura piazzando un colpo piuttosto duro, a chi dovrà ricalcare le aule dei tribunali italiani. Un precedente piuttosto importante, infatti.
Questo il percorso della "Panna e Cioccolato", una storia che va avanti dal 2010.
"In data 31 agosto 2010, la Panna e Cioccolato presentò alla Questura di Taranto un’istanza per il rilascio del nulla-osta alla organizzazione di tornei di “Texas Hold’em Sportivo” da tenersi presso i locali della società stessa, siti in Maruggio, località Campomarino (TA). Nella domanda si indicarono le modalità di organizzazione del torneo (tra le altre, quota di iscrizione non superiore a 30 euro, divieto di rientro del giocatore definitivamente escluso dalla competizione, corresponsione di premi non in denaro).
La questura di Taranto, con la nota impugnata in primo grado, rigettò la suddetta istanza con la seguente motivazione: “nelle more del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), lo svolgimento di tornei di poker sportivo texas hold’em non a distanza è da considerarsi attività illegale. I tornei di cui trattasi, al momento, possono essere organizzati solo nelle case da gioco autorizzate dalla legislazione italiana e sui siti on-line previa concessione del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.
Come sopra accennato, il T.a.r. – con la sentenza appellata – ha annullato la nota, nei limiti del riesame da parte della Questura, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- l’art. 24, comma 27, della l. 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008) ha affidato la disciplina puntuale del c.d. “poker sportivo non a distanza” all’emanazione di un regolamento, del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, destinato altresì a stabilire le specifiche modalità di svolgimento del suddetto gioco (quota di partecipazione, esclusione fini di lucro, impossibilità di partecipare più di una volta e di organizzare più di un torneo nella stessa giornata e nella stessa località);
- la persistente mancata adozione del predetto regolamento interministeriale non deve penalizzare le aspettative di imprese, cittadini ed enti quali quelli di specie, sicché, in presenza di una lacuna regolamentare non colmata, sarebbe possibile dare vita a tornei di poker sportivo nella variante prescelta dalla associazione ricorrente, a condizione che siano rispettate le modalità individuate dal Consiglio di Stato, sez. II, nel parere n. 3237 del 22 ottobre 2008, con riferimento alle modalità di gioco da “torneo” e, in particolare, alla iscrizione limitata ad un certo importo (€ 30,00), al divieto di ogni possibilità di rientro (c.d. re-buy in) e alla previsione di premi non in denaro, oltre alla impossibilità di organizzare più di un torneo nella stessa giornata e nella stessa località.
Tuttavia, alla luce di questa sentenza, ora è la concessione statale a poter consentire il poker dal vivo al di fuori dei casinò d'Italia. 

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