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La Cassazione ribadisce: solo i giocatori possono rivendicare costo delle carte ricaricabli

29 maggio 2019 - 15:59

Il costo delle carte ricaricabili di gioco online può essere richiesto, in caso di chiusura del fallimento o della società, solo dai titolari del conto in questione. 

Scritto da Gt

Di chi sono i soldi spesi dai giocatori per comprare le carte ricaricabili delle varie società di gioco, bookmaker, poker e casinò online? Semplicissimo: degli scommettitori stessi. Lo aveva già sentenziato il Tribunale di Firenze e l’ha ribadito la Corte di Cassazione con la concessionaria che aveva fatto ricorso a caccia di tali fondi visto che era in piena procedura fallimentare.

 

Questo il succo della doppia sentenza che annulla la richiesta presentata dalla società imputata per la “restituzione delle somme” che è stata rigettata dal giudice di merito: “Errato sarebbe quindi il richiamo ad aventi diritto ignoti o irreperibili atteso che la norma fa riferimento ad ipotesi in cui il diritto non è in contestazione e non vi siano richiedenti, assenza non rinvenibile nel caso di specie. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione. In sintesi, si censura l'ordinanza impugnata sostenendo che la sentenza del giudice della cognizione affermerebbe con certezza che il denaro depositato sui conti è di proprietà degli acquirenti delle card che "dovranno essere individuati e ai quali il denaro potrà essere restituito".

Secondo il giudice dell'esecuzione invece "se l'avente diritto è ignoto o irreperibile le somme sono devolute alla Cassa delle Ammende". I due giudici avrebbero assunto due punti di vista completamente diversi in quanto, per il primo, gli aventi diritto sarebbero tutt'altro che ignoti, risultando individuabili e reperibili in quanto parti di un contratto. Di converso, per il secondo, essi sarebbero non conosciuti, non identificabili ed irreperibili. Le determinazioni del giudice dell'esecuzione si porrebbero in contraddizione con il provvedimento di cognizione. Il provvedimento impugnato mancherebbe inoltre del tutto della motivazione e dell'indicazione degli elementi processuali dai cui sarebbe stato ricavato che gli aventi diritto alla restituzione sarebbero rimasti ignoti ed irreperibili, mancanza determinata, ad avviso del ricorrente, dall'assenza in atti di qualsiasi accertamento diretto ad identificare gli ignoti e a rintracciare gli eventuali noti”.
 
Insomma il denaro ricavato dalla vendita di carte prepagate, usate per ricaricare i conti gioco, non è di proprietà della società che vende tali carte, ma dei giocatori che le hanno acquistate. Nel caso in cui la società venga messa in liquidazione, tali somme devono essere versati alla Cassa delle Ammende, l'ente pubblico finanziato con le somme percepite da sanzioni disciplinari e pecuniarie.
La Cassazione ha ribadito rinforzando quanto già stabilito dal Tribunale di Firenze, ovvero che tale denaro non è “riferibile al legale rappresentante della società, ma a terzi da individuare e ai quali restituire il denaro previa dimostrazione del relativo titolo”. Bocciata l'argomentazione secondo cui il corrispettivo della vendita era da considerarsi di proprietà della società.
Il principio che i giudici hanno fissato è che le card sono uno strumento mediante il quale lo scommettitore tramutava il proprio denaro contante in valuta elettronica utilizzabile per le proprie scommesse e la società “non avrebbe potuto pertanto disporne a proprio piacimento agendo quale mero detentore a titolo di deposito”. Solo gli scommettitori titolari delle carte potrebbero rivolgersi alla Cassa delle Ammende. Tuttavia, per importi così basi, questi soldi sono destinati a rimanere in mano allo Stato.

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