skin

Cristaldi e Rosa: 'Ctp Milano sancisce divieto doppia imposizione anche per vincite Las Vegas'

30 ottobre 2019 - 13:07

L’imposizione diretta nazionale delle vincite al gioco svolto a Las Vegas è incompatibile  con il principio di non discriminazione e di doppia imposizione. 

Scritto da Cesare Antonini

Una sentenza che apre di fatto, e soprattutto di diritto, un varco piuttosto importante per tutti i giocatori (specie quelli di poker) che potranno finalmente giocare e vincere a Las Vegas soldi nei tornei più ricchi e importanti senza temere di vedere decurtare le loro vincite.

 


A piazzare quest'altro colpaccio sempre la coppia che aveva sbaragliato l'operazione All in dell'Agenzia delle Entrate nell'ottobre del 2014 con la sentenza “Blanco/Fabretti” ottenuta alla Corte di Giustizia Europea e che ha sancito il rispetto del principio di divieto di doppia imposizione sulle vincite conseguite nelle case da gioco dello spazio economico europeo: l'esperto fiscalista Sebastiano Cristaldi e l'avvocato specializzato in gaming Max Rosa.

 


I giocatori vorrebbero sentirsi dire: ma quindi tutto ok con le tasse sulle vincite anche alle Wsop di Las Vegas e ai tanti altri tornei che si giocano d'estate nella Sin City? La questione non è così semplice e diretta ma ecco l'analisi dei due esperti.


“La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 4457/7/2019 del 24/10/2019, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, ha ritenuto che sia illegittimo tassare le vincite dei giocatori d'azzardo ottenute negli Usa, esentando, nello stesso tempo, dall'imposta sul reddito quelle realizzate in Italia – spiegano i due a Gioconewspoker.it - infatti, la disparità di trattamento che il Fisco italiano vorrebbe riservare alle vincite al gioco svolto all’estero è incompatibile con il divieto di ogni restrizione ai pagamenti internazionali, nonché con i principi di non discriminazione, di neutralità fiscale interna di eguaglianza e di tassazione in base alla capacità contributiva effettiva, di derivazione dal diritto tributario internazionale e costituzionale”.

 

La decisione di merito si inserisce nel solco già tracciato dalla Corte di Giustizia con la nota sentenza Blanco/Fabretti contro l’Agenzia delle Entrate di Roma, pronunciata in data 22/10/2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13, con la quale la Corte ha affermato – per quanto riguarda il gioco che si svolge negli Stati membri dell’Unione - che gli articoli 52 e 56 Tfue devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa dello Stato italiano, la quale assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall'imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato.

 

Andiamo più a fondo: “L’imposizione diretta della vincita estera con esenzione dell’analoga vincita conseguita in territorio nazionale, è idonea a discriminare ingiustificatamente il pagamento proveniente dall’estero, in violazione dell’art. 63, co. 2 del Tfue, in base al quale sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti derivanti da prestazioni di servizi (tra cui è compreso il gioco d’azzardo) tra Stati membri dell’Unione europea nonché tra Stati membri e Paesi terzi.
In base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, una misura nazionale può essere qualificata come restrizione non solo se ha l'effetto di impedire pagamenti, ma anche se è suscettibile di dissuadere i cittadini di uno Stato membro dell’Unione dal trasferire o richiedere pagamenti in un altro Stato terzo, o se è in altro modo in grado di vanificare la libera circolazione dei servizi e dei relativi pagamenti.
È sufficiente che la natura delle misure restrittive sia sostanziale, nel senso che non occorre che la restrizione discenda da una previsione di legge, ben potendo “gli ostacoli amministrativi” rappresentare un intralcio per la libertà dei pagamenti internazionali, allorché non sussista alcuna obiettiva diversità di situazione che giustifichi tale disparità di trattamento, salvo che tale discriminazione possa essere giustificata da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
 
Le vincite in territorio nazionale sono esentate dalle imposte sui redditi non perché beneficiano di un trattamento privilegiato, ma per evitare la doppia imposizione economica, prima in capo alla casa da gioco e poi sul giocatore: “Pertanto, precisano i giudici di merito, si deve presumere che il medesimo trattamento sia riservato alle vincite in altri Stati anche al di fuori dell'Unione europea, non essendo concepibile che al vincitore sia trattenuta una parte della vincita da riversare all'Erario, a titolo d'imposta, atteso che l'imposizione nelle Casa da gioco estere viene effettuata sul monte complessivo delle giocate nette, così come per i casinò italiani”.
 
Se la vincita a Las Vegas fosse tassata anche nei confronti del vincitore italiano, si verificherebbe un'evidente discriminazione rispetto alle analoghe vincite conseguite presso case da gioco italiane, proseguono gli esperti “che non sono mai soggette ad imposizione diretta nei confronti del vincitore, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. d) del Tuir, ma assoggettate all'imposta sostitutiva di cui agli artt. 1, 3 e tariffa allegata, del Dpr 640/1972, con conseguente violazione del Patto bilaterale”.
 
Ecco le conclusioni: “Il Collegio di merito ha precisato che l’ingiustificata disparità di trattamento riservata al cittadino italiano per le vincite al gioco conseguite all’estero rispetto alle analoghe vincite realizzate in territorio nazionale, costituisce altresì ipotesi di violazione del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, il quale include quali corollari quelli di imparzialità e di capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.) e, in ambito internazionale, quello di "neutralità fiscale interna” (domestic neutrality), per cui ai soggetti che conseguono redditi di fonte transnazionale deve essere accordato lo stesso trattamento fiscale applicabile ai soggetti che conseguono redditi di fonte nazionale, realizzando così la neutralità all'esportazione di capitali”.

Articoli correlati