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La Cge si esprimerà sulla compatibilità dei conti gioco e sui professional poker player

20 gennaio 2020 - 12:35

Una domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea che si esprimerà sulla compatibilità dei conti gioco e sui professional poker player.

Scritto da Ca

Tutta da approfondire e da sviscerare ma la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike sloveno alla Corte di Giustizia Europea sembra poter essere cruciale per tutta una serie di questioni riguardanti il valore dei conti gioco online e della figura del poker player. Specie sulla natura professionale o meno del giocatore di poker.
I ricorrenti hanno depositato la domanda lo scorso 22 ottobre 2019 e sono siglati A.B. e B.B.. L'azienda convenuta è la Personal Exchange International Limited.
La domanda alla Cge riguarda l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. In particolare i ricorrenti chiedono se tale articolo "debba essere interpretato nel senso che può essere qualificato come un contratto stipulato da un consumatore per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, anche un contratto di gioco di poker on line, concluso a distanza tramite internet da un individuo con un operatore straniero di giochi on line e assoggettato alle condizioni generali di contratto di tale operatore, laddove detto soggetto si è mantenuto diversi anni con i redditi cosi ottenuti o con le vincite del gioco del poker, sebbene non disponga di una formale registrazione di questo tipo di attività e comunque non offra tale attività a terzi sul mercato come servizio a pagamento".

La domanda lascia intendere un caso da dirimere in termini di "Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori" come recita l'articolo 15 in questione del regolamento comunatario. In particolare ci si interroga se un contratto di poker online stipulato da un cittadino di un paese membro con una società di un altro paese dello stesso spazio economico europeo, sia da considerare valido ai fini della posizione reddituale del cittadino europeo in questione.
La questione appare assai intricata e, forse involontariamente, pone un interrogativo in grado di aprire un dibattito a livello europeo sulla figura del professional poker player. In effetti il passaggio in cui la domanda pregiudiziale osserva che tale soggetto "si sia mantenuto per anni con le vincite del gioco del poker sebbene non disponga di una formale registrazione di questo tipo di attività e comunque non offra tale attività a terzi sul mercato come servizio a pagamento", sembra proprio dover costringere i giudici europei a dirimere una questione e a fare giurisprudenza su tutti i casi simili. Nel caso particolare, invece, il cittadino membro sembra avere una sua primaria attività professionale. E il riconoscimento del contratto di gioco come seconda attività professionale potrebbe essere ottenuto ma, al contempo, potrebbe creargli qualche problema di natura fiscale.
Assolutamente da seguire questa vicenda con i giudici che chiariranno il caso in tutto e per tutto e, a seconda di come si esprimeranno, potranno cambiare il valore giuridico e professionale dei conti di gioco aperti da uno stato all'altro e anche l'inquadramento dei poker players come "professional". A meno che, come indica la domanda pregiudiziale, "non offra tale attività a terzi sul mercato come servizio a pagamento". Staremo a vedere.

Questo è l'articolo 15 "Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori".
1. Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato
estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

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