“Possono chiedere il bonus di 600 euro coloro che hanno un rapporto in essere al 23 febbraio e ancora pendente al 17 marzo con federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione, società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni. Il bonus non è cumulabile con altro reddito percepito nel mese di marzo e con il reddito di cittadinanza. Possono invece chiederlo i tutor impegnati nella scuola primaria”. Sembra sfumare la possibilità (che era sta già presentata come piuttosto remota) per i dealer, floorman e collaboratori dei tanti circoli di poker club aperti (ora ovviamente chiusi) su tutto il territorio nazionale, di provare ad attingere ad un fondo messo a disposizione di Sport e Salute Spa da parte del Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Una cinquantina di milioni di euro erogati e, da oggi, al via le domande da far pervenire direttamente a Sport e Salute. Considerando la platea degli interessati sarà davvero dura mettere le mani sui 600 euro per il mese di marzo. Ma soprattutto sarà dura per i criteri piuttosto stringenti.
Ecco perché. All’articolo tre, il decreto legge 17 marzo 2020, emanato dal presidente della Repubblica, “le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla societa'Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione”. Un click day, in pratica.
Sulla base di queste indicazioni ogni club dovrà capire se rientra in questa possibilità. Le domande da porsi sono: i dealer e il personale tutto può dimostrare di avere un rapporto di collaborazione? I club sono iscritti al Coni tramite vari enti di promozione sportiva? Se la discriminante sono contratti pendenti e non prestazioni e rimborsi ai soci, così come permesso alle Asd, c’è un grosso rischio che queste categorie non debbano essere ricomprese in questo elenco.
In più difficilmente questi lavoratori, almeno per la maggior parte, saranno iscritti al registro del Coni di cui sopra.
Il rischio di rimanere a bocca asciutta per una grande fetta di addetti ai lavori che vivono del loro lavoro in queste strutture, è decisamente concreto.
Per il futuro, nella speranza che non capiti un’altra disgrazia di questo tipo a livello planetario, sarebbe bene pensare a qualche forma di inquadramento che, però, ricadrebbe nelle gestioni di ogni singolo club. Da qui l’esigenza, di cui ormai abbiamo perso le speranze oltre che le tracce, di quel famoso e antichissimo regolamento attuativo dell’articolo della comunitaria del 2009 che prevedeva la costruzione di un poker sportivo legale sul territorio nazionale.
Questo l’articolo 96 per i collaboratori sportivi:
1. L'indennita' di cui all'articolo 27 e' riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.