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È possibile un altro 'river' per il poker live?

24 novembre 2018 - 06:17

Movimento 5 Stelle e Lega potrebbero andare verso la disciplina dei tornei non a distanza di poker live.

Scritto da Cesare Antonini

Quale migliore occasione, la legge delega di riordino dei giochi per sanare un settore come quello del poker live, borderline ormai dal 2009 quando, la legge europea di quell'anno, arrivò a scrivere i fondamenti normativi del settore che, da ormai 9 anni e 3 mesi, attende il suo regolamento attuativo? 

Da quelle regole sarebbe scaturita poi l'assegnazione di 1.000 licenze con una base d'asta a 100.000 euro e, queste risorse, potrebbero anche fare bene alle casse dell'erario oltre a far riemergere una serie di ulteriori fondi che, attualmente, rischiano anche di finire nelle mani della criminalità organizzata. 
 
Siamo andati a rivedere e analizzare la legge europea del 2009 e del riportato art. 24 c. 34 del Dl 6 luglio 2011, n. 98 e ci siamo resi conto che, per ben due volte, negli anni successivi, è stata prorogata la data per bandire la gara da parte dei Monopoli. Tuttavia i dicasteri competenti, Economia e Finanze e Interni, non hanno mai scritto l'atto regolamentare. Ma per due volte il bando è stato quindi prorogato ma sempre disatteso. Un fatto piuttosto grave ma che è facilmente spiegabile dal clima nero che iniziava ad aleggiare intorno al gioco pubblico.
 
E adesso cosa servirebbe per riaprire la partita sui tavoli verdi legali? La nota positiva è rappresentata dal fatto che il fondamento legislativo risiede in una norma di recepimento di direttive comunitarie e che l'attuazione di tale norma è demandata al semplice atto regolamentare e, come detto, il tutto potrebbe essere ricompreso all'interno della legge di bilancio ma, in ogni caso, nel mezzo di qualche decreto milleproroghe o simili.
 
Perché legalizzare? 
 
I CINQUE PUNTI DI TRESA - Sul pezzo da quando è nato il poker live c'è sicuramente Domenico Antonio Tresa, founder di Italian Rounders e ancora nel settore. Lui è uno di quelli che aveva investito molto nella nascita del nuovo mercato sulla base, come possiamo vedere, di solidissimi fondamenti legislativi.
 
“È sempre stata una mancata occasione per dare respiro e dignità ad una grande passione”, spiega Tresa, che elenca i cinque punti per i quali regolamentare il poker live: “Dobbiamo combattere l'azzardo e favorire l'intrattenimento in ambienti sani e controllati, l'obiettivo è quello di normalizzare un gioco che già esiste sul territorio da sempre ed appassiona 1 milione di italiani, da studi indicati nell'ultima analisi fatta da Monopoli, Sogei e Politecnico di Milano. Solo citando i conti attivi online, nel poker, parla di cifre superiori ai 700.000 players. Inoltre regolamentando si evita che tale fenomeno venga contaminato e gestito dalla criminalità per non pensare agli oltre 20.000 posti di lavoro che si possono creare o, comunque, mettere in regola. Si creerebbe una nuova fonte di gettito erariale che ora esiste ma sfugge”.
 
La legge nella sua ultima versione:
34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario per l'esercizio del gioco è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicate, tramite gara da bandire entro il entro il 1° gennaio 2013, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o più procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o più giochi di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (comma così modificato dall'art. 29, comma 13, legge n. 14 del 2012, poi dall'art. 10, comma 8-bis, legge n. 44 del 2012).

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