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Luca Poldaretti: ‘Il re entry, un rischio nel poker live ma non aumenta l’alea’

04 luglio 2019 - 08:32

L’ennesimo sequestro in un circolo di poker live ha spinto il settore ad una serie di riflessioni.

Scritto da Ca

Il punto di vista normativo, che abbiamo cercato semplicemente di ribadire noi nell’editoriale settimanale, non è ancora perfettamente conosciuto da nessuno. E tutto questo a 10 anni dalla chiusura del settore e in un lasso di tempo in cui sono successe molte cose, specie nelle aule di tribunale.

 

E’ utilissimo, quindi, il parere legale scritto da un avvocato con la passione per il poker sportivo, Luca Poldaretti.
 
Ecco il suo punto della situazione:
CONCETTO DI GIOCO DI AZZARDO - La fattispecie è punita nel nostro codice penale e sanziona in modo più grave colui che organizza il gioco d'azzardo ed in misura minore chi vi partecipa.
 
Il concetto di gioco d'azzardo, tuttavia, presuppone che la componente dell'alea, ovvero del rischio, debba prevalere su quella dell'abilità.
 
Tale concetto è stato escluso nel Texas Hold'em poiché con il decreto Bersani siamo giunti definitivamente a riconoscere la natura sportiva del gioco con prevalenza della componente dell'abilità.
 
Per tale motivo il decreto Bersani consentì il poker sportivo on line definendolo skill game.
 
L'Imsa è l'organo mondiale che sancisce la natura sportiva delle discipline ed ha inserito il TH in tale elenco.
 
IL TH LIVE - Il Texas Hold'em live non è regolamentato in Italia salvo una sorta di legge quadro determinata dalla legge 31.7.2009 denominata Comunitaria 2008 che sanciva l'obbligo da parte dello Stato italiano ad uniformarsi alle regole comuni di ammissibilità del gioco live in EuropaTale legge prevedeva taluni limiti al gioco tra cui, appunto, il divieto circa la possibilità di rientrare nello stesso torneo.
 
LA GIURISPRUDENZA - Varie pronunce si sono succedute nel corso degli anni e dopo un'iniziale tendenza a punire il gioco live, sia in Toscana, sia nel resto d’Italia, i tribunali di merito e la cassazione hanno riconosciuto la natura sportiva del gioco escludendo la configurazione dell'azzardo in tale disciplina. Ad onor del vero e della cronaca talune pronunce della Cassazione hanno stabilito alcuni limiti alla natura sportiva del gioco e tra tutti spiccano: 1) il buy-in di rilevante significato, ritenuto tale quello superiore a 60 euro o 30 euro da talune pronunce di merito e di Tribunali Amministrativi; 2) il rientro nel medesimo torneo.
 
IL PARERE - Ritengo che il primo limite della Cassazione sia totalmente privo di significato giuridico e ha il solo scopo di addurre una soluzione non tecnica bensì meramente politica: non è il buy-in ad aumentare la natura del rischio e, al contrario, il giocatore più spende e meno si affida al caso. Anche il secondo limite lo ritengo in parte superabile nel senso che ritengo che 1 o 2 re-entry/s sebbene aumentino la possibilità di affidarsi all'alea, non reputo che possano determinare la prevalenza della stessa. Certo è che tanto più aumentano i rientri nel medesimo torneo tanto più aumenta il rischio di denuncia.
 
SOTTO IL PROFILO AMMINISTRATIVO - Non esistono licenze per l'esercizio di tale attività che, allo stato, può essere esercitata in forma associazionistica a fini ludici o sportivi. In teoria, poiché ai sensi della Regia Normativa tuttora vigente, l'esercizio del gioco e della scommessa anche nelle discipline sportive è riservata allo Stato, ogni competizione sportiva con premi in danaro non può essere ammessa a meno che sia priva di significato economico. Tale problematica riguarda esclusivamente gli esercenti ed organizzatori del gioco e non gli sportivi.
 
Devo aggiungere che a mio parere, poiché lo Stato italiano è inadempiente alla normativa da oltre 10 anni, ritengo che ad oggi anche i Tar dovrebbero riconoscere la possibilità di organizzare i giochi anche se l'attuazione pratica è difficilmente concepibile in virtù dei limiti posti dalla legge quadro (es. fideiussione di € 1.500.000).
 
LE SOLUZIONI PER I SOGGETTI DENUNCIATI - I players hanno una soluzione apparentemente comoda: oblazionare il reato pagando una piccola somma. Deve ricordarsi, tuttavia, che tale oblazione non automatica bensì discrezionale costituisce pregiudizio di polizia che può nuocere di fatto in caso di rilascio di licenze quali, esercizio del gioco, monopoli, money transfer, fino addirittura al porto d'armi. L'altra soluzione è nel merito ed è agilmente difendibile con grado di probabilità del 100 percento per chi ha fatto un solo ingresso nel torneo, 90 percento per chi ha fatto 2 ingressi, molto meno negli altri casi. Gli organizzatori ed i dealers rischiano nei limiti in cui durante il torneo si sono verificati casi di rientri superiori a 2 per singolo player. Per tali soggetti non è ammissibile l'oblazione.
 
CONSIGLIO PER IL FUTURO - La partecipazione a tornei con rebuy illimitati e con rientri superiore a 1 determina una situazione di rischio e pericolo. L'unica garanzia per non avere problemi è la partecipazione ad un torneo privo della possibilità di fare un secondo ingresso sia nel medesimo day sia durante un day diverso.

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