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'Pina', il sistema che leggeva le carte al tavolo da poker: la Cassazione conferma gli arresti per la bisca di Gela

24 luglio 2020 - 16:01

La Cassazione conferma i domiciliari per il titolare di una bisca di poker di Gela dove si 'leggevano' le carte grazie ad un sistema elettronico denominato 'PINA'. 

Scritto da Cesare Antonini

Il sistema si chiamava “PINA” e consentiva ad un titolare di una sala da gioco di Gela, in provincia di Caltanissetta, di prevedere l’esito delle mani di poker e favorire questo o quel player colluso con l’organizzazione. E lo scorso 10 luglio l’ennesimo ricorso del gestore della “bisca” è finito alla Suprema Corte di Cassazione ma il presidente della sezione in questione, Giovanni Diotallevi, ha bocciato l’istanza confermano gli arresti dei domiciliari per uno degli accusati dell’operazione Showdown.

Nulla di nuovo sotto al sole: il sistema veniva nascosto nei porta chips dove i dealer appoggiano carte, gettoni e gestiscono la partita. In base a questi sistemi che erano stati utilizzati negli anni passati anche in qualche circolo del nord Italia, con dei lettori a infrarossi venivano letti dei tag inseriti ad hoc nelle carte e il segnale andava a finire o su qualche dispositivo mobile dei giocatori o, secondo alcune tecnologie, anche con impulsi audio in auricolari invisibili indossati dai complici della bisca.

In estrema sintesi la giustificazione del ricorrente si basava sulla non regolarità del sistema che, pertanto, non poteva considerarsi truffa. Ma di truffa si trattava come ha confermato il giudice.

Ecco i fatti risalenti a dicembre 2019.

Il ricorso era avverso all’ordinanza del 5/12/2019 del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola lette le  conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza in data 15 dicembre 2019, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse del gestore della bisca avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Gela del 29 ottobre 2019 che aveva applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 81, comma 2, 110, 640, 61 n. 7 cod. pen., 640, comma 2, n. 2 bis, cod. pen. in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen.

Il ricorso per cassazioneproposto dal difensore dell'indagato deduceva come “primo motivo, la violazione di legge in riferimento all' art. 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione in relazione alla valutazione operata circa la sussistenza di esigenze cautelari; pur avendo dedotto il ricorrente l’insussistenza di condotte di reiterazione delle attività illecite (aventi ad oggetto la predisposizione di condizioni per dare corso a giochi di carte truccati) il Tribunale con motivazione meramente apparente aveva affermato che, per l'esistenza di precedenti penali a carico del Romano, perduravano esigenze di cautela. Aggiunge il ricorrente che per il reato contestato al capo n. 4 sarebbe dimostrata, al contrario di quanto ipotizzato, la

consapevolezza della vittima circa l'artificio utilizzato per alterare il gioco cui prendeva parte”.

Si deduceva violazione di legge, in riferimento all'art. 64, comma 3, lett. C) cod. proc. pen.; il Tribunale non aveva considerato che la

dichiarazione del Romano (in ordine alla partecipazione della presunta vittima del reato di cui al capo 4) alle attività della bisca in cui operava l'indagato) assumeva valore probatorio riguardando la responsabilità di terzi soggetti.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 416 cod. pen., e vizio della motivazione; l'utilizzo dello strumento per alterare il

risultato delle partite era occasionale, sicché mancava il presupposto di un'attività organizzata in modo sistematico, rivolta a truffare i giocatori invitati a partecipare.

La Corte ha proceduto alla trattazione del ricorso con le modalità di cui all'art. 83, comma 12 ter, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla I. 24 aprile 2020 n..27.

1.1. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico nella formulazione, oltre che manifestamente infondato. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; il provvedimento del Tribunale, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, ha indicato gli elementi fattuali che dimostravano la sussistenza delle esigenze cautelari, considerando sia la particolare propensione a delinquere dell'indagato (attestata dal ruolo di organizzatore delle partite cui invitava volta a volta le vittime predestinate, oltre che di attivo partecipe alle attività fraudolente di giuoco, fonte di lucrosi guadagni), sia la negativa personalità del prevenuto, evidenziata dai gravi precedenti per partecipazione ad associazione mafiosa, lesioni personali e violazioni alle misure di prevenzione; si tratta, com'è evidente, di elementi che, considerati congiuntamente, supportano un giudizio di concretezza e attualità (anche alla luce dell'epoca di realizzazione delle condotte, commesse sino a circa un anno prima rispetto all'emissione del provvedimento applicativo della misura) del tutto coerente con i dati indiziari e privo di vizi logici. Quanto all'ulteriore profilo dedotto dal ricorrente, peraltro non direttamente incidente sul giudizio relativo alle esigenze cautelari, relativo alla circostanza della conoscenza da parte di Peretti Giovanni, vittima del delitto di truffa aggravata contestato capo n.4), del meccanismo truffaldino (c.d. PINA) utilizzato dagli indagati per alterare i risultati del gioco e realizzare ingenti guadagni in danno dei partecipanti, esso non elide evidentemente il quadro indiziario. Il ricorrente, infatti, omette di confrontarsi con il ben più ampio contesto di elementi a carico dell’indagato, considerata la sicura condizione di debolezza e vulnerabilità della vittima, risultata affetta da ludopatia - circostanza di cui il gestore e i suoi sodali ripetutamente approfittarono per coinvolgere il Peretti in partite ove la vittima perdeva ingenti somme di denaro.

Il secondo motivo di ricorso è di difficile comprensione nell'esposizione della censura e, comunque, manifestamente infondato; l'ulteriore circostanza fattuale della partecipazione del Peretti alla bisca, organizzata dall'indagato e dai suoi sodali, risulta solo frutto della tesi difensiva, che il Tribunale ha svalutato (pag. 17) ritenendola priva di riscontro e considerando anche che il Peretti era risultato soggetto che si era ingenuamente fidato delle rassicurazionidegli indagati, per essere nuovamente coinvolto nelle partite organizzate, e in ogni caso la sua partecipazione alla bisca era smentita del tutto dal contenuto delle intercettazioni condotte nel corso delle indagini, che non attestavano alcuna partecipazione, neppure a livello di distribuizione degli illeciti proventi ottenuti, da parte del Peretti.

1.3. Del tutto generico il terzo motivo di ricorso; la contestazione della sussistenza degli elementi strutturali del delitto associativo, affidato alla riduttiva
considerazione dell'attribuzione di sporadici episodi truffaldini in relazione alle singole partite organizzate, omette di considerare il profilo organizzativo
evidenziato dall'ordinanza alla luce (pag. 16) dell'allestimento della bisca, della stipula di un contratto di locazione dell'immobile da destinare a luogo di ritrovo, della sua dotazione di arredi e attrezzature tecniche, dell'utilizzo di un specifico strumento informatico per alterare i risultati delle partite, dell'approntamento di mezzi (mazzi di carte, attrezzature per comunicare i risultati alterati ai sodali coinvolti nelle partite) e della ripartizione dei guadagni tra gli associati.
2. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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